La Chiocciolina


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Statuto

STATUTO dell'Associazione LA CHIOCCIOLINA - ONLUS

Atto costitutivo dell'Associazione la CHIOCCIOLINA registrato in data 14 Settembre 2000 presso l'ufficio del Registro di Palestrina al n. 3898

Atto modificativo di Associazione

Con scrittura privata i signori Di VIRGILIO Fernando. LEPROTTI Emanitela, MARCIELLO Vincenza, USAI Cioncarlo, CHIMENZ Teresa, al fine di adeguare al meglio lo statuto sociale dell'associazione denominata LA CHIOCCIOLINA. alla normativa di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, modificano lo Statuto sociale della predetta associazione nel modo seguente:

"STATUTO"

Titolo I
Costituzione - Sede - Natura ed oggetto.
Articolo 1
E" costituita un'Associazione, denominata LA CHIOCCIOLINA, Organizzazione non lucrativa di Utilità Sociale, in breve, " La CHIOCCIOLINA - ONLUS " C. F. : 97197690585
Articolo 2
L'Associazione ha la sede e la Direzione in Roma, Via NOMENTANA 54. Essa potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.
Articolo 3
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Articolo 4

L'Associazione ha come scopo:

a. il miglioramento delle conoscenze scientifiche sui problemi biologici, medici, clinici, bio -
tecnologici. Riabilitativi e sociali della sordità, delle disfunzioni uditive e delle patologie
comunicazionali dell'adulto e del bambino, con particolare riguardo alle alterazioni
comportanti situazioni di disadattamento e di handicap comunicativo, lavorativo e sociale.
b. II reinserimento e l'integrazione, nella società, dei soggetti affetti da tali patologie.
Rientrano nelle suddette finalità :
1, La promozione e l'attuazione di azioni e programmi di utilità sociale rivolti alla prevenzione
delia sordità e dei disturbi della comunicazione sull'intera popolazione o su fasce a rischio:
2. La promozione e l'incentivazione dello studio e della ricerca sugli aspetti genetici,
epidemiologici. anatomici, fisiopatologici, biofisici, diagnostici, preventivi e terapeutici ( terapia
farmacologica, riabilitativa, protesica e chirurgica), nonché degli aspetti psicologici e sociali
diversamente coinvolti nel complesso campo dei difetti uditivi e comunicazionali.



3. la sensibilizzazione degli organi politici ed amministrativi e della opinione pubblica mediante un'opera articolata di educazione sanitaria e di informazione ai fini della rimozione dell'handicap provocato dalla sordità e dalle malattie discomunicazionali.

L'Associazione:

- svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente
connesse;
- non distribuisce, anche in modo diretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o
capitali durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Associazioni che hanno gli stessi scopi
sociali;
- impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la regolarizzazione delle attività internazionali e
nazionali o di quelle ad essa direttamente connesse;
in caso di scioglimento per qualsiasi causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione, imposta dalla legge.
-..Quanto indicato nel precedente comma, seguirà i limiti e le condizioni previste dal D.l.vo 4
dicembre 1997, n. 460.

L'Associazione ha durata illimitata

Articolo 5
Per il perseguimento delle finalità indicate nel precedente articolo l'Associazione si propone di
a. istituire un centro studi e consulenza per i non udenti e le loro famiglie;
b, promuovere ricerche, convegni di informazione atti a divulgare i problemi relativi ai non udenti;
e. favorire attività di sostegno dei soggetti sordi o ipoacustici dando vita, per i soggetti più giovani,
anche ad iniziative ludico - sportive:
d. stabilire rapporti con le Associazioni nazionali, o istituzionali, in particolare con le università-
facoltà di otorinolaringoiatria;
e. sensibilizzare i pubblici poteri di ogni livello (comunale, provinciale, regionale, nazionale) al
fine di risolvere i problemi di categoria, purtroppo non individuati e recepiti;
f. ricevere adesioni, sottoscrizioni o sovvenzionamento da enti pubblici, da privati, al fine di
sostenere e ampliare il campo delle iniziative previste e sopperire alle carenze del S.S.N.;
g. promuovere la conoscenza delle moderne tecnologie comunicative e dei moderni metodi
protesico - riabilitativi attraverso la diffusione dell'impianto cocleare onde consentire un
adeguato sviluppo comunicativo - linguistico - psicologico di inserimento sociale dei soggetti,
sordi o ipoacustici ;
h. stipulare accordi di cooperazione e convenzioni con enti od organismi pubblici e privati italiani e stranieri, operanti nei vari settori, al fine di un reciproco scambio di dati ;
i. stipulare convenzioni con singoli ricercatori, italiani ed esteri, aventi i requisiti di qualificazione scientifica e professionale ;
j, gestire imprese commerciali, industriali, artigianali di interesse per gli scopi sociali;
k svolgere attività editoriale in funzione degli scopi statutari;
1, acquistare, vendere, dare in affitto od in concessione, locare, permutare beni mobili od immobili;
m. contrarre mutui, aderire a consorzi ed altri organismi associativi;
n. stipulare convenzioni con Istituti di credito;
o, svolgere ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 6


L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle connesse o per natura, accessorie a quelle statutarie,

TITOLO II Gli Associati

Articolo 7
L'Associazione si compone di soci fondatori e soci ordinari. la cui partecipazione alla vita associativa non può essere prevista in modo temporaneo.
Articolo 8
Sono soci fondatori coloro che hanno costituito L'Associazione intervenendo all'atto costitutivo.
Articolo 9
La qualità di socio ordinario si acquista con deliberazione unanime dell'Assemblea su domanda dell'aspirante presentata dai soci fondatori che ne danno garanzia. Possono rivestire la qualità di socio ordinario cittadini italiani e stranieri che hanno superato il diciottesimo anno di età e che non hanno interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.
La qualità di socio ordinario è comprovata dalla iscrizione nel libro dei soci e comporta 1"accettazione incondizionata del presente statuto. L'eventuale quota, stabilita dall'assemblea è versata dal socio o come contributo associativo. non è rivalutabile. Il socio ordinario partecipa all'Assemblea con diritto di voto.
Articolo 10
La qualità di membro onorario si acquista con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza assoluta, su proposta di almeno due soci,
Può acquistare la qualità di membro onorario chi proveniente dal mondo medico, biologico, scientifico, politico, industriale, giuridico o militare, ha dimostrato particolare interesse e impegno e sensibilità per il problema della sordità e chi ha acquisito particolari benemerenze per atti compiuti a favore dell'Associazione o della collettività in generale nel campo sociale, sanitario e scientifico. Il membro onorario non ha diritto di voto, può peraltro partecipare su invito, all'Assemblea come uditore e può esprimere pareri, dare suggerimenti, formulare proposte.
Articolo 11
La qualità si sostenitore si acquista con deliberazione dell'Assemblea a maggioranza , su proposta di almeno un socio. Potranno essere ammessi all'Associazione in qualità di sostenitore le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati, le organizzazioni e le associazioni interessate agli scopi che l'Associazione si prefigge.
Possono inoltre essere ammessi come sostenitori coloro che conferiscono all'Associazione un contributo finanziario nella misura e per il periodo fissati dal regolamento di esecuzione del presente statuto.

Articolo 12
La qualità di socio non è trasmissibile e si perde :
a. per scioglimento dell'Associazione
b. per decesso
e. per dimissioni;
d. per esclusione deliberata dall'Assemblea con la maggioranza della metà più uno dei soci, a causa di inadempimento degli obblighi statutari, atti o fatti in contrasto con gli interessi dell'Associazione, atti o fatti lesivi alla onorabilità dell'Associazione, dei suoi organi o dei soci, atti o fatti che possono turbare l'armonia o l'operosità dell'Associazione e dei suoi organi; perdita dei diritti civili interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna penale.

TITOLO III

Patrimonio e mezzi di esercizio
Articolo 13
II patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, liberalità, permute e devoluzioni vengono in proprietà dell'Associazione e degli avanzi netti di gestione.
Articolo 14
I mezzi di esercizio sono costituiti da : rendita delle attività patrimoniali, contributi di privati e di enti, entrate derivanti da attività di addestramento professionale e da attività direttamente connesse alle istituzioni, da scuole, da attività commerciali, da realizzo di attività patrimoniali, delle quote associative ed altri fondi derivanti da raccolte pubbliche e di sensibilizzazione. Tali mezzi di esercizio andranno ad aggiungersi al Fondo di dotazione iniziale, il quale è totalmente non distribuibile. anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione.
L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
quote associative;
- contributi di volontari privati e dai soci;
contributi dello Stato e di istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
- introiti derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella
complessiva misura di lire 1.840.000 (unmilioneottocentoquarantamilalire);
- avanzi netti di gestione.
I tondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal comitato.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunta del Presidente e del Vice Presidente.
Articolo 15
La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile, cedibile, né ripetibile in caso di recesso e di perdita della qualità di socio e deve essere versata entro il 31 Dicembre di ogni anno.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

TITOLO IV


Organi dell'Associazione
Articolo 16
Sono organi dell'Associazione:
- l'assemblea;
il comitato;
- il Presidente;
il Vice Presidente;
il collegio dei revisori dei conti (eventuale).
Tutte le cariche sociali sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.
Articolo 17
L'assemblea e' costituita da tutti i soci.
Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente
lo ritenga necessario.
Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli
argomenti da trattare, almeno 8 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera
raccomandata con RR, telegramma, fax).
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci, in tal caso il
Presidente deve provvedere,, con le modalità di cui al comma 3, entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla richiesta.
In prima convocazione l'assemblea e' regolarmente costituita con la presenza di meta' più uno dei
soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio, in seconda convocazione
l'assemblea stessa e' regolarmente costituita con la presenza di almeno il 30% dei presenti iscritti
nel libro soci.
Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto
previsto dal successivo Art. 18.
Le deliberazioni, vengono assunte secondo il principio del voto singolo e della sovranità della
Assemblea.
L'assemblea ha i seguenti compiti:
eleggere i membri del comitato;
eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;
approvare il programma proposto dal comitato;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
stabilire l'ammontare delle quote associative;
- deliberare in materia di eventuali spese straordinarie.

Articolo 18
II comitato dei soci e' eletto dall'assemblea ed e' composto da 5 membri. Esso può cooptare altri
membri in qualità di esperti. Questi ultimi non hanno facoltà di voto.
Il comitato si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi.
La convocazione di una assemblea può avvenire anche con lettera al Presidente su richiesta di
almeno un terzo dei componenti, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al
comma 3 Alt. 17, alla convocazione entro 20 giorni dalla richiesta.
In prima convocazione il comitato e' regolarmente costituito con la presenza della meta' più uno dei
componenti. In seconda convocazione e' regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo
dei suoi componenti.
11 comitato ha i seguenti compiti:
- eleggere il Presidente;
eleggere il Vice Presidente;
- nominare il segretario e stabilirne i poteri;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- assumere il personale;
- redigere e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo e consuntivo
annuale;

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma
generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e i autorizzandone la spesa;
accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci; 'ratificare nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal
Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell'Associazione.
Articolo 19
II Presidente, che è anche il Presidente dell'assemblea e del comitato, è eletto da quest'ultimo nel
suo seno a maggioranza dei propri componenti.
Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo Art. 23 e qualora non ottemperi, a quanto
disposto nel precedente Art. 17 comma 4 e 7.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, convoca e
presiede le riunioni dell'assemblea e del comitato, ha pieni poteri e può compiere atti ordinari e
straordinari.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del comitato.
sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni del Presidente sono svolte
dal Vice Presidente e in mancanza di esso dal componente del comitato più anziano di età.
Articolo 20
II Vice Presidente è eletto dal comitato nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
Esso assume le funzioni di Presidente in caso di assenza, impedimento o di cessazione di
quest'ultimo.

Articolo 21
II collegio dei revisori dei conti è costituito da 3 componenti e da 2 supplenti eletti dall'assemblea.
Esso elegge nel suo seno un presidente.
Il collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli Artt. 2403 e seguenti del codice civile.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un
solo socio fatta per iscritto e firmata.
Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i
soci.

TITOLO V Disposizioni finali

Articolo 22
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto, tra
gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione
inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali
giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60
giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti e sarà
inappellabile.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di
accordo, dal presidente della Corte di Appello di Roma.
Articolo 23
Tutte le cariche sociali hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
Le sostituzioni e le cooptazioni nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Articolo 24
Ogni anno devono essere redatti a cura del comitato, il bilancio preventivo e consuntivo (rendiconti)
da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio (rendiconto) consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Articolo 25
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 5 soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti iscritti nel libro soci.
Articolo 26
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
ROMA, lì 14/09/2000

Via Nomentana, 54 - 00161 Roma, Italy - Tel/Fax 06.95.88.407 - 329 3129848



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