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Legge 104/92

ACCERTAMENTO DELLO STATO DI GRAVITA' (L.104/92) PER LE PERSONE SORDE .



Allo stato attuale permane una evidente disparità di trattamento tra le varie Commissioni delle varie ASL dovuto alla larga interpretazione che la legge 104/92 concede, in quanto il dettato dell'art. 3 comma 3 non offre una lineare lettura che possa chiaramente stabilire o meno quanto le varie tipologie di sordità possano determinare uno stato di handicap da considerarsi "grave".

E' invece più palese come vadano assicurati almeno ai genitori dei sordi minori i benefici che la legge garantisce " per l'attuazione di un progetto riabilitativo, educativo e didattico, di assistenza continuativa e quindi di aiuto sia nella vita domestica che in quella scolastica e sociale con il pieno coinvolgimento dei familiari".
In particolare, (considerando che i bambini sordo-profondi hanno diritto a frequentare in regime convenzionato sei lezioni a settimana solo di logopedia) per i genitori la negazione delle tutele previste sui i trasferimenti dalle sedi lavorativi più vicine o la negazione dei permessi lavorativi , comprometterebbe l'attuazione dei progetti riabilitativi dei figli disabili.

Pertanto per i medici delle commissioni nelle fattispecie diviene ben più persuasiva dell'esame patologico, l'esigenza dei genitori dei sordi minori di usufruire dei benefici dell'art. 33 della legge (che senza il riconoscimento dello stato di gravità non avrebbero luogo)

Nella maggior parte dei casi la presa di coscienza di queste esigenze rispetto ai dubbi sulla "gravità" oggettiva della patologia in assenza di indicazioni definite, si manifesta nel "compromesso" di concedere ai sordi un rinnovo a breve termine (due o tre anni).
Ciò comporta che, mediamente un minore sordo ricorra alla verifica per la gravità dell'handicap dalle cinque alle otto volte !
Inoltre una ulteriore verifica viene effettuata al compimento del 18esimo anno di età per ottenere la pensione vera e propria.


Il permanere di questa situazione è in palese contrapposizione con lo spirito e con la normativa della legge 80/06, ed in particolare con l'Art 6 che al terzo comma inequivocabilmente recita:
" .. i soggetti portatori di patologie … che abbiano dato luogo al riconoscimento della .. indennità di comunicazione sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap "
dove la parola "handicap" è estesa(richiamando il primo comma) alle procedure di accertamento legali di cui agli articoli 3 e 4 della L.104.

Siamo pertanto a denunciare

che la omessa applicazione a tre anni dalla sua approvazione della legge 80/06 comporta una minore efficienza nell'erogazione di servizi e maggiori costi sociali a carico della Regione .
Inoltre continua a permettere il permanere di:
- disparità di trattamento tra persone sorde con gli stessi diritti .
- disagio delle famiglie sottoposte periodicamente ad un numero sproporzionato di visite fiscali definite "inutili" dal Parlamento.
- mancato risparmio e maggiori costi per la P.A. dovuti ad una maggiore spesa pubblica a carico dei contribuenti per tali visite,
ai ricorsi di chi non vede riconosciuti o rinnovati i propri diritti,
alla mancata semplificazione delle procedure burocratiche.

Precisiamo che anche il successivo Decreto Ministeriale attuativo del 2 Agosto 2007 ha confermato la sordità come una delle dodici patologie esentate dalle procedure di accertamento ridefinendo "sordi totali dell'udito, congenito o insorto nella prima infanzia" la categoria già definita dal comma terzo della legge come "titolari di indennità di comunicazione".
Precisiamo inoltre che tutta la documentazione indicata nel decreto e che l'Inps deve acquisire dalle singole Asl è già in possesso di quest'ultime perché è la stessa che viene richiesta per procedere al riconoscimento dell'indennità di comunicazione.

Purtroppo recenti circolari Inps negano l'attuazione della legge per la parte relativa agli accertamenti dello stato di gravità, limitandone l'attuazione alle sole semplificazioni in fase di accertamento dell'invalidità.

In considerazione
-sul piano sociale ed economico delle conseguenze sopra esposte
-sul piano giuridico del rapporto gerarchico delle fonti di diritto secondo cui un regolamento Inps non può contrastare una legge dello stato pena la sua nullità !

Siamo pertanto a richiedere alla Regione ,

così come attribuitole dal comma 1 dell' Art.6 della L.80/06,

-di procedere, con una unica visita, alla unificazione delle procedure di accertamento d'invalidità, di handicap grave e di indennità di comunicazione per i sordi minori .

-di prorogare i termini di scadenza per gli accertamenti già riconosciuti (e completi della documentazione richiesta dal DM 2-8-2007), fino alla visita prevista al 18° anno di età per l'erogazione della Pensione di Sordità.



Allegati: lettere aperta dell'ex Ministro Silvia Turco
Art.6 della legge 80/06
Testo integrale D.M. del 02-8-2007


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